La disciplina di cui all’art. 70-quinquies, comma 4-quater) del DPR n. 633 del 1972- che prevede la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra casa madre e/o stabile organizzazione quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia – trova applicazione anche per le operazioni intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa madre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA inglese, nel presupposto che quest’ultimo continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA di cui all’articolo 11 della Direttiva CEE n. 112 del 200.