Quando un accordo conciliativo non prevede la mera restituzione di finanziamenti od obblighi di restituzione, ma piuttosto produce l’effetto di ammettere al passivo un credito di importo maggiore rispetto a quello a suo tempo ammesso dal giudice della procedura concorsuale, l’effetto giuridico prodotto dal verbale di conciliazione giudiziale è l’accertamento del diritto di credito vantato nella procedura concorsuale. Tale diritto di credito costituisce, quindi, il diritto a contenuto patrimoniale che giustifica l’applicazione della disposizione di cui alla citata lett. c) dell’art. 8 della TPI allegata al TUR.