Non sussistono ragioni ostative per l’applicazione della procedura “semplificata” di cessione dei crediti
infragruppo – nel caso di specie un credito d’imposta Ires, derivante da ritenute subite e da acconti versati in eccedenza, nonché dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (c.d. “Deferred Tax Assets”) – disciplinata dall’articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1972. Nel caso di specie, la cedente rappresenta la stabile organizzazione in Italia di una società di diritto francese, società direttamente controllata dalla capogruppo francese, la quale costituisce l’ente apicale dell’intero Gruppo multinazionale, nelle sue diverse articolazioni, sia in Francia che all’estero.