Per l’applicazione del regime agevolato ex art. 60 del DL 50/2017 ai carried interest (diritti patrimoniali rafforzati) destinati a manager che possiedono un investimento complessivo nel fondo inferiore all’1%, l’Agenzia ha specificato che l’extra rendimento derivante dai carried interest viene qualificato come reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria (invece che reddito da lavoro) se, tra gli altri, l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato. Nel caso in cui il requisito dell’impegno minimo all’investimento non risulti essere integrato, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti quali reddito di capitale o diverso non opera ope legis e, conseguentemente, si rende necessaria un’analisi delle caratteristiche dell’investimento ai fini dell’individuazione della natura reddituale dei proventi.