Non costituisce elemento ostativo alla possibilità di procedere ad una successiva rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto, la circostanza che quest’ultima interesserà solo una parte del terreno oggetto della prima rivalutazione. Per limitare la rivalutazione solo alla porzione di area edificabile è sufficiente che nell’atto di perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita, senza che sia necessario procedere ad un preventivo frazionamento della particella.