Laddove un ente assicurativo estero canalizzi in Italia il flusso finanziario relativo a prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro. Il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettandola all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario.