Ai fini del computo del limite dell’1 per cento dell’investimento minimo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017, l’ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati rileva solo per coloro che siano titolari di diritti patrimoniali rafforzati.