Il trasferimento della sede societaria di un’impresa controllata da soggetti residenti in Italia dal Lussemburgo alla Svizzera deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa. Non trova applicazione l’exit tax, non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano, mentre occorre verificare attentamente se, nello Stato estero di destinazione, la CFC continua a integrare le condizioni di applicazione dell’art. 167 TUIR, nella particolare ipotesi in cui la controllata estera sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.