L’operazione di cessione dell’unico fabbricato detenuto da una Società semplice da più di cinque anni non genera una plusvalenza che possa confluire tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, poiché sulla base di tale norma è considerata produttiva di reddito diverso l’ipotesi della cessione a titolo oneroso dei predetti beni “acquistati o costruiti da non più di cinque anni”. La Società, pertanto, non realizza un reddito imponibile e non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci in ragione dell’assenza del presupposto impositivo in capo alla Società.