I proventi derivanti dagli investimenti effettuati da una persona fisica per il tramite delle piattaforme di P2P Lending gestite da soggetti non autorizzati dalla Banca d’Italia costituiscono per il percettore (nel caso di specie persona fisica al di fuori di una attività di impresa), redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, in quanto derivanti da una attività di finanziamento riconducibile, in generale, al contratto di mutuo di cui all’articolo 1813 del codice civile. Conseguentemente, qualora non risulti applicabile la disciplina fiscale di cui ai
commi 43 e 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dai finanziamenti trova applicazione l’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.