Ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (Cfr. circolari 24 giugno 1998 n. 165/E, 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E). Il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di “perfezionamento del trasferimento” della proprietà della partecipazione o del titolo che si distingue da quello relativo “all’incasso del corrispettivo”. Ne consegue che il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.