L’accordo con il quale l’ente pubblico trasferisce a un privato la proprietà del terreno, non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio. Ne consegue che, per l’atto in commento non si possa accedere all’agevolazione prevista dall’art. 20 della legge 10 del 1977. Torna in tale ipotesi applicabile l’ordinario regime impositivo previsto ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.