L’Agenzia ha ricordato che: (i) la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, co 6 e art.33 co. 1-bis del DLgs. 346/90) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione e in ragione di un evento che dà luogo a un mutamento della devoluzione dell’eredità, sicché serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, non inseriti precedentemente nell’asse ereditario; (ii) la dichiarazione di successione modificativa (art. 28 co. 6 e art. 31, co. 3 del DLgs. 346/90), invece, consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi ai dati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degli immobili e ai dati relativi a liquidità e non può, quindi, riguardare mutamenti relativi alla devoluzione dell’eredità. Vi è un obbligo di presentazione di dichiarazioni integrativa o sostitutiva, ove sopravvengano eventi che diano luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità (Cass. SS.UU. n. 14088/2004).