L’Agenzia ha affermato come non sia possibile emendare l’errata fatturazione e recuperare l’IVA versata in eccesso nel caso in cui il contribuente sia fuori tempo massimo per azionare la variazione in diminuzione. E’ stato inoltre chiarito il rapporto tra la nota di variazione in diminuzione, il c.d. rimborso anomalo e la dichiarazione integrativa “a favore” di cui agli artt. 26 co. 3 e 30-ter del DPR 633/72 e all’art. 8, co. 6-bis del DPR 322/98, con la prevalenza dell’articolo 26 del decreto IVA, essendo l’emissione di note di variazione in diminuzione lo strumento generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.