La disciplina contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, ha natura agevolativa, e quindi eccezionale, e non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla
norma. Ne consegue, che non è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo l’importo del contributo erogato alla ex convivente per il pagamento del canone di locazione.