Laddove, prima di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, la società incorporata avesse esercitato l’opzione della separazione delle attività e, alla data della fusione, non si fosse ancora concluso il periodo di durata triennale dell’opzione, la società incorporante ha l’obbligo di mantenere in regime di separazione l’attività dell’incorporata fino alla naturale scadenza dell’opzione.