Se non è individuabile, in Italia, la sussistenza di un complesso aziendale ai sensi dell’articolo 19 della Direttiva IVA e che in relazione ai beni presenti in Italia trasferiti da una società ad un’altra, quale cessionaria del complesso aziendale situato in un Paese europeo non facente parte della UE, non può ritenersi applicabile il regime di neutralità, previsto per la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972. L’atto di cessione, formato all’estero, non è soggetto ad obbligo di
registrazione ai fini dell’imposta di registro, fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al TUR, che tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, include anche gli “atti formati all’estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell’art. 2 del Testo Unico: a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico”. Conseguentemente, nel momento in cui si verifica il caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del TUR, l’atto di cessione oggetto del quesito andrà registrato
con l’applicazione dell’imposta fissa di registro pari a € 200,00.
registrazione ai fini dell’imposta di registro, fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al TUR, che tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, include anche gli “atti formati all’estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell’art. 2 del Testo Unico: a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico”. Conseguentemente, nel momento in cui si verifica il caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del TUR, l’atto di cessione oggetto del quesito andrà registrato
con l’applicazione dell’imposta fissa di registro pari a € 200,00.