Nell’ambito delle agevolazioni prima casa, nell’ipotesi di titolarità in capo al contribuente del diritto di proprietà di altra casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni prima casa, lo stesso dovrà procedere all’alienazione della quota in sua proprietà della casa pre-posseduta, al fine di non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita per il secondo acquisto. Non si può ritenere la presunta inidoneità dell’immobile pre-posseduto a soddisfare le esigenze abitative quale elemento rilevante per impedire l’applicazione della disposizione di legge che prevede, tra l’altro, la decadenza dal beneficio fiscale.