Sono agevolabili esclusivamente gli interventi realizzati sulle parti strutturali dell’intero edificio (cfr., da ultimo, la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021), in quanto solo questi sono finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla
riduzione del rischio sismico degli edifici. Spetterà al professionista incaricato valutare, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio.2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati “interventi di riparazioni o locali”, se si possa individuare una “unità strutturale” secondo le NTC 2018
(§ 8.7.l) e compiere ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza.