Le sovvenzioni una tantum che un Comune, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legge n. 34 del 2020, voglia erogare d attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che abbiano subito gli effetti della chiusura o sospensione per effetto dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto Ristori.