Per la fruizione dell’agevolazione prima casa – sia in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all’estero, sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale – non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Si ritiene, infatti, che tale obbligo (analogamente all’obbligo di residenza) non possa essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.