In base al combinato disposto dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo e dell’articolo 23 del Tuir, si ritiene che il reddito di lavoro percepito dall’Istante – cittadina italiana iscritta all’AIRE, residente in Lussemburgo e dipendente di una società lussemburghese, che svolge la propria attività lavorativa in Italia da marzo 2020 lavorando in smart working a causa della pandemia conseguente al Covid – per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese, ai sensi degli articoli 49 e 51, commi da 1 a 8, del Tuir.