Ai fini IVA, nell’ipotesi in cui la Rete di imprese di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base (i) di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti (imprese e i professionisti) effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della Rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, trova applicazione l’art. 3, co. 3, decreto IVA; (ii) di un mandato con rappresentanza, in virtù del quale il beneficiario della detrazione affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto (che riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione, senza applicazione dell’IVA), trova applicazione l’art. 15, co. 1, n. 3, del Decreto IVA.
Ai fini delle imposte dirette, è possibile esercitare il diritto alla detrazione a parte del committente a prescindere dallo schema giuridico utilizzato dai retisti, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti e le imprese che rendono i servizi attraverso la Rete avessero fatturato direttamente la loro prestazione.