L’agevolazione cd. bonus facciate, sotto il profilo oggettivo, è limitata alle sole facciate visibili da strade destinate all’uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti. Il beneficio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne – anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto – a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti. Inoltre, gli interventi di cui all’art. 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 devono essere assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 10%.