Le prestazioni di rilascio della certificazione verde COVID-19 da parte dei medici di medicina generale,
conseguente all’avvenuta guarigione dall’infezione virale, sono caratterizzate da quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell’interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972. Ciò in quanto lo scopo principale di questi certificati va ravvisato nella tutela preventiva della salute dei cittadini in considerazione della situazione epidemiologica in atto e della sua evoluzione.