Il provvedimento di rinnovo della concessione di posteggio per l’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche, ancorché rilasciato a seguito di un procedimento iniziato d’ufficio, si collega ad un’istanza che (seppur non presentata nuovamente) è stata originariamente richiesta alla parte interessata. Ne consegue che allo stesso provvedimento sarà applicabile l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 4, co. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972.