L’attività di collocamento delle azioni residue in forza della quale si individuano gli investitori istituzionali/qualificati acquirenti delle azioni, dietro corrispettivo, può ricondursi ad una forma di intermediazione atipica nell’ambito della cessione di titoli azionari. Conseguentemente, rientra nell’esenzione Iva ai sensi dell’art. nn. 10 del d.P.R. n.633 del 1972.