In caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5 per cento a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettandole all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario. Nella predisposizione della dichiarazione dei redditi l’Istante dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa, indicando l’importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati sui quali l’intermediario finanziario non ha applicato la ritenuta.